Contenuto dell'obbligo

                               Art. 41 
 
 
            Trasparenza del servizio sanitario nazionale 
 
  1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario  nazionale,
dei servizi sanitari regionali, ivi  comprese  le  aziende  sanitarie
territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed Aorganismi
pubblici che svolgono attività di  programmazione  e  fornitura  dei
servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti  gli  obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
  2  Le  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  pubblicano   tutte   le
informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento  degli
incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore
amministrativo,  nonché   degli   incarichi   di   responsabile   di
dipartimento e di strutture semplici  e  complesse,  ivi  compresi  i
bandi e gli  avvisi  di  selezione,  lo  svolgimento  delle  relative
procedure, gli atti di conferimento. 
  3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i
responsabili di strutture semplici,  si  applicano  gli  obblighi  di
pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai
sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le
prestazioni professionali svolte in regime intramurario. 
  4 È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco  delle  strutture
sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati  gli  accordi
con esse intercorsi. 
  5. Le regioni includono il  rispetto  di  obblighi  di  pubblicità
previsti  dalla  normativa  vigente   fra   i   requisiti   necessari
all'accreditamento delle strutture sanitarie. 
  6. Gli enti, le aziende e le  strutture  pubbliche  e  private  che
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono  tenuti  ad
indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata  «Liste
di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi  effettivi  di
attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. 
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